Il codice civile italiano del 1942 è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI – titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V – titolo XI).
Emanato con il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in materia di “Approvazione del testo del Codice civile”, e simbolicamente entrato in vigore il 21 aprile dello stesso anno (in riferimento dalla data convenzionale della fondazione dell’antica Roma) costituisce, insieme alle leggi speciali, una delle fonti del diritto civile italiano in quanto ancora vigente nell’attuale Repubblica Italiana.
L’art. 1 del codice civile disciplina la capacità giuridica.
La capacità giuridica è la capacità di una persona di operare nel mondo del diritto, divenendo titolare di diritti e doveri. La nascita si ha con la separazione del feto dal corpo materno e coincide con l’inizio della respisrazione polmonare individuata con il primo vagito.
La capacità giuridica si perde soltanto al momento della morte. Essa si perde anche a seguito di dichiarazione di morte presunta che produce gli stessi effetti della morte, pur essendo possibile un accertamento contrario.