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Unioni Civili e Convivenze di Fatto

La Legge Legge 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta Legge Cirinnà, ha introdotto le unioni civili. Si tratta di istituto giuridico che tutela la convivenza tra persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.

Tra unioni civili e matrimonio si riscontrano delle differenze. L’unione civile si realizza tra persone dello stesso sesso e non riconosce espressamente l’obbligo di fedeltà né quello di collaborazione. Nel matrimonio la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.
Le parti, con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. I partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.
Nonostante le differenze, gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio sono numerose.
Entrambe le parti sono tenute, ognuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni dell’unione. Concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Ad ognuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

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By | 2018-07-08T19:25:31+00:00 luglio 2nd, 2018|Diritto di Famiglia|0 Comments